Professioni non organizzate in ordini o collegi: elenco delle associazioni professionali
In questa sezione è possibile consultare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Sono disponibili on line le risposte alle domande frequenti. È inoltre possibile consultare gli errori più frequenti.
Le sezioni
L'elenco è distinto in tre sezioni:
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Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore) -
Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa. -
Forme aggregative
Sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.
All’elenco sono collegate le singole schede riassuntive delle singole associazioni, firmate dai loro legali rappresentanti, che contengono i dati salienti degli elementi informativi previsti dalla legge, che sono resi conoscibili nel dettaglio attraverso i siti web delle singole associazioni, a cui si può accedere mediante appositi link alla scheda dell’associazione.
In questo modo si adempie alla funzione di trasparenza prevista dalla legge, fornendo al cliente dei servizi professionali, sia esso consumatore che impresa, uno strumento per orientare la propria scelta.
L’inserimento di un' associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.
Il ruolo delle associazioni
La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2). Ad esempio:
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non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro
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hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza
Inoltre:
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garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione
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promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo)
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vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta
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le associazioni possono, su richiesta, rilasciare l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (legge 4/2013, artt. 4, 7 e 8). Tale attestato non costituisce comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
L'elenco delle associazioni professionali e
delle loro forme aggregative
La nuova norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall' articolo 2 e dagli articoli 4 e 5.
In questo modo le associazioni professionali si conformano alle finalità che la legge rimette alle associazioni, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.
Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione come marchio/attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi (a determinate condizioni); in tal caso devono possedere ulteriori requisiti, individuati dagli artt. 4 e 5 dalla legge.
Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate ad un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Per le forme aggregative sono previsti dei requisiti ridotti, stante la loro diversa finalità, tendente alla rappresentanza delle associazioni aderenti e non dei singoli professionisti.
Per maggiori informazioni
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Errori più frequenti (ultimo aggiornamento 6 ottobre 2016)
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La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione. Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione.