
Riporto qui uno stralcio di un articolo apparso nella rivista dell'Apos e Dbn (Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bionaturali), di quest' anno, dove è stato approfondito l'argomento, molto delicato, del rapporto tutt'ora esistente tra lo Shiatsu le Discipline Bionaturali e l'attuale legislazione che regola le attività professionali non regolamentate.
In attesa e speranzosi di una futura legge che possa regolamentare, la nostra onesta professione, ebbene sapere come possiamo momentaneamente autotutelarci.
Il Presidente
Dott. Luigi Barreca
Lo Shiatsu è legale, lo dice la legge
COSA DICE LA COSTITUZIONE
Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera”
La legge, tuttavia, tutela alcune professioni che sono state regolamentate.
Infatti, il Codice Civile Art. 2229: “Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessario l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi”
A tutela degli iscritti in appositi Albi o Elenchi, vi è l’Art. 348 del Codice Penale: “Abusivo esercizio di professione."
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di euro....”
In effetti solo poche decine di professioni sono regolamentate, mentre la stragrande maggioranza non lo sono.
Il fatto che non sono regolamentate, non implica però che siano vietate, in quanto, come abbiamo già evidenziato, la Costituzione tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata.
A conferma di ciò, vi è un’Ordinanza della Corte Costituzionale:
N. 149 emessa il 2.2.1998:“... Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato dove è evidente che l’abuso consiste proprio nell’esercizio di una professione per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l’abbia conseguita.”
Che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell’Ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di Operatore Shiatsu, che la nostra legge ignora, mentre l’art. 2229 del cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi.
Che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art.35 primo co. Costituzione, in tutte le sue forme e applicazioni e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.”
Quindi, per la Corte Costituzionale, se una professione intellettuale non è regolamentata, essa è di libera pratica.
C’è, tuttavia, un altro aspetto da considerare: non è che le attività tipiche dello Shiatsu sono ricomprese fra le attività riservate a professioni regolamentate? Perché qualora ciò fosse, si avrebbe la situazione di abuso di professione.
Recentemente si è sentito dire che lo Shiatsu è compreso fra le competenze dei fisioterapisti, altri dicono che rientra fra le attività delle estetiste; per non parlare di chi ritiene che rientri nell’attività dei medici.
Intanto vediamo gli elementi che caratterizzano lo shiatsu:
a) Approccio globale alla persona,
b) Utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali,
c) Valorizzazione delle risorse vitali del soggetto.
Qual è l’orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità dell’Art. 348 c.p?
Ebbene l’applicazione è sempre stata circoscritta solo agli atti esplicitamente riservati alle professioni regolamentate. E’ evidente in questo comportamento, l’intenzione di tutelare i diritti relativi al lavoro e alla iniziativa economica privata che sono oggetto di tutela ai massimi livelli, cioè dalla Costituzione.
Infatti la Corte Suprema (la Corte di Cassazione), si è già espressa con alcune sentenze, tutte con lo stesso dispositivo assolutorio. Per esempio: Sentenza n. 3403 del 5.4.1996, con la quale la Corte ha assolto dall’imputazione di esercizio abusivo della professione medica un pranoterapeuta. Fondamentale, secondo la Suprema Corte, perché si integrino gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione medica è: “compiere atti a questa riservati consistenti nella formulazione di diagnosi, nell’indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, nonché alla prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi, fisici o psichici”.
Confrontando quanto affermato dalla Corte di Cassazione alle caratteristiche dello Shiatsu risulta evidente la sostanziale differenza nelle intenzioni, nel metodo e negli obiettivi fra l’attività del medico e l’operatore Shiatsu.
Consideriamo ora la descrizione delle attività riservate ai fisioterapisti:
“1. Il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, nelle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.”
Anche in questo caso, la differenza fra attività del fisioterapista e dell’operatore Shiatsu è sostanziale, tanto da non richiedere commenti.
Vediamo ora la legge che regolamenta la professione delle estetiste:
Legge n. 1 del 4.1.1990: “.....Trattasi di attività, esercitate indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, ...”
Ovviamente, lo dice anche la parola, l’attività è orientata all’aspetto estetico della persona. Quindi una professione totalmente diversa rispetto allo Shiatsu, che non ha, per sua stessa natura, alcuna finalità estetica.
Concludendo, la Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione tutelano l’attività degli operatori Shiatsu. Questo perché il loro modo di operare è peculiare e non rientra fra le attività riservate, esplicitamente, a professioni regolamentate.
Tutto quanto sopra è, ovviamente, estendibile anche alle altre Discipline Bionaturali (Riflessologia, Tai Chi, Qi Gong, eccetera) e a qualsiasi altra attività, a con- dizione che non rientrino fra le attività, esplicitamente, riservate a professioni già legislativamente regolamentate.
Quindi lo Shiatsu a questo punto come si inserisce, dove si colloca e qual'è la giusta definizione? La definizione la si può trovare all'interno del manifesto redatto dall'Apos e Dbn:
Lo Shiatsu è una disciplina evolutiva.
Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, permettendone la miglior espressione secondo le potenzialità, i tempi e le modalità peculiari di ciascuno.
Lo Shiatsu genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti.
Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina non convenzionale, non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.
I benefici dello Shiatsu sul piano sintomatico e della prevenzione sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie ma di un naturale processo evolutivo connesso al generale miglioramento della vitalità.
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